Ultima modifica: 21 Novembre 2018
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Circ.n.67 – Divieto di fumo nelle scuole

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l’osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il rispetto delle norme e la piena tutela della salute.

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Milano, 21/11/2018
Circolare n.67

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
Al DSGA
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito

 

 

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l’osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il rispetto delle norme e la piena tutela della salute.

 

Le disposizioni di legge di riferimento

  • – Legge n. 584 11 novembre 1975;
  • – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
  • – Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
  • – Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
  • – Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
  • – Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
  • – Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
  • – Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
  • – Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
  • – Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

estendono il divieto di fumo anche alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) e a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Pertanto il divieto di fumo riguarda studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, personale delle cooperative e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto.

Coloro che non osservino il divieto saranno perseguiti con una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005); va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

I docenti comunicheranno agli studenti e alle loro famiglie tramite diario di prendere visione della presente circolare sul sito della scuola e controlleranno che i genitori abbiano firmato per presa visione.

 

Davide GAMBERO
(Firma  apposta  ai  sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93)

 

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